Diffamazione online, cosa si rischia per un commento?

Introduzione

Vi siete mai domandati quali conseguenze potrebbero derivare da un commento particolarmente pungente che avete lasciato su Facebook?  Oppure se quel video che avete pubblicato su YouTube potrebbe offendere qualcuno? Nei paragrafi che seguono cercheremo di dare risposta a questi quesiti ormai sempre più frequenti.

L'avvento dei social network e l'incremento dell'attività comunicativa online

Con l'avvento e la straordinaria diffusione dei social network, si sono moltiplicate le possibilità per ciascuno di noi di esprimere le proprie opinioni, renderle pubbliche e diffonderle a una platea composta da (potenzialmente) milioni di utenti.i.
bullshit public relations in court of law dismissed1




Tra gli altri, i social network Facebook e Twitter sono diventati punti di incontro, in quanto gli utenti, mediante vere e proprie aggregazioni virtuali (si pensi ai gruppi su Facebook) si scambiano consigli e punti di vista sugli argomenti più svariati. Allo stesso tempo, però, così come nascono dissapori e litigi nella vita quotidiana "materiale", tali accadimenti si realizzano a maggior ragione on line, dove diverse persone (in alcuni casi usando un nome fittizio o uno pseudonimo) si sentono libere di esprimersi senza alcun freno inibitorio. È bene sapere che, a volte, le affermazioni effettuate on line possono esporre l'autore ad importanti conseguenze soprattutto sotto il profilo penale.

Il reato di diffamazione. Considerazioni preliminari

In Italia il reato di diffamazione è regolato dall'art. 595 del codice penale, il quale punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione, essendo considerato l'onore un bene meritevole di tutela. Affinché la condotta del soggetto agente sia idonea a integrare il reato è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).
Affinché il soggetto leso possa ritenersi diffamato, non è necessario che egli sia espressamente identificato dal soggetto agente attraverso la rivelazione dei relativi dati anagrafici; ai fini della configurabilità del reato è infatti sufficiente anche l'utilizzo di un soprannome, purché permetta l'identificazione della persona.

a diffamazione mediante social network e l'applicabilità dell'aggravante

Tale fattispecie di reato prevede un'aggravante disposta dal terzo comma del medesimo articolo, che si applica nelle ipotesi in cui l'offesa sia stata recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Infatti appare evidente che una cosa è diffamare il vicino di casa con gli altri condomini, (con applicazione dell'art. 595, comma 1, c.p., che fa riferimento alla comunicazione "con più persone") altra cosa è farlo su un sito web il cui accesso è consentito ad un numero indeterminato di utenti: in questi casi il comma 3 dell'articolo sopra citato dispone prevede una pena aumentata.
facebook diffamazione


Ci si è chiesto se tale aggravante possa essere applicabile anche nelle ipotesi in cui la diffamazione venga realizzata tramite internet, strumento idoneo a permette la trasmissione del messaggio ad una vastità di soggetti difficilmente determinabile. In queste ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (sent. 44980/2012), l'utilizzo di Internet è da considerarsi quale "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", e dunque un'eventuale condotta diffamatoria posta in essere attraverso tale strumento potrebbe essere astrattamente soggetta all'aggravante appena descritta.
Con una recentissima pronuncia, la stessa Corte di Cassazione (Cass. 24431/2015) ha meglio circoscritto il concetto di "mezzo di pubblicità" con riferimento al web, individuando nei social network (nel caso di specie Facebook) uno strumento in grado di raggiungere potenzialmente un numero indeterminato di persone. In questo senso, un commento diffamatorio divulgato tramite Facebook può essere idoneo ad integrare la violazione della norma di cui all'art. 595 del Codice Penale con l'applicazione dell'aggravante prevista dal terzo comma appena delineata.
Per meglio comprendere l'attuale orientamento della Suprema Corte è utile riportare il seguente estratto della sentenza appena citata: "[...] la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza [...] la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p.." (Cass. 24431/2015).

Diffamazione e diritto di critica

Un rilevante problema che si pone soventemente è quindi quello di delineare il confine che separa il diritto alla critica dal reato di diffamazione. La Costituzione, infatti, all'art. 21 garantisce a tutti i cittadini il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nelle diverse forme ma ciò deve avvenire sempre nel rispetto dell'onore e dell'altrui reputazione. Venendo meno questi ultimi aspetti è chiaro che i diritti di cui all'art. 21 troveranno come limite la qualificazione del reato in questione.
Pertanto è sempre opportuno prestare la massima attenzione prima di digitare sulla tastiera delle parole che, magari espresse in un momento d'ira, potrebbero esporre l'autore ad importanti conseguenze, anche sotto il profilo legale.

Conclusioni

Foto%20Palazzaccio%20095X




Come si è visto, infatti anche una banale critica espressa però con un linguaggio ostile ed offensivo può determinare una responsabilità penale dell'autore ed è per tale motivo che l'attenzione deve essere innanzitutto posta nelle forme in cui ci si vuole esprimere, le quali devono rientrare prima di tutto nei normali canoni della buona educazione. Del resto, chiunque è (o dovrebbe essere)  padrone di sé stesso e in grado di cogliere autonomamente il momento in cui si travalica il confine tra il diritto di critica e la diffamazione; è importante assumere la consapevolezza delle conseguenze che possono derivare da tali comportamenti, senza poi commettere l'errore di pensare di restare impuniti utilizzando dei nomi fittizi poiché il totale anonimato on line è sovente una chimera e tramite le varie "tracce" lasciate in rete le Forze dell'ordine possono riuscire, più o meno agevolmente, a individuare i responsabili degli illeciti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una breve analisi legale sulle responsabilità di chi scrive commenti su forum e social network.
tomshw.it|Di Tom's Hardware Italia

Commenti

Post popolari in questo blog

Né Ashkenaziti né Sefarditi: gli Ebrei italiani sono un mistero - JoiMag

Betlemme : il Muro e la colonizzazione. Testimonianze

Anthony Appiah : Il vero significato del cosmopolitismo e perché dobbiamo abbracciarlo per sopravvivere

Il "bacio " tra il Papa e il Grande Imam di Al-Azhar.: una fake news