Legge sul Negazionismo approvata alla Camera: il testo
L'8 giugno 2016 la Camera dei
deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 2874-B,
che punisce il c.d. negazionismo.
Contenuto del provvedimento
L'articolo unico della proposta di legge modifica la c.d. legge Mancino (legge n. 654 del 1975) che, all'articolo 3, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
Il provvedimento approvato dal Parlamento, all'esito di un iter complesso che ha visto Senato e Camera esaminare la proposta due volte ciascuno e dibattere soprattutto sull'eventuale natura pubblica delle condotte, inserisce nell'articolo 3 della legge 654 un comma aggiuntivo 3-bis.
Tale disposizione prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (art. 6, crimine di genocidio; art. 7, crimini contro l'umanità; art. 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989.
- con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lett. a);
- con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lett. b).
Il provvedimento approvato dal Parlamento, all'esito di un iter complesso che ha visto Senato e Camera esaminare la proposta due volte ciascuno e dibattere soprattutto sull'eventuale natura pubblica delle condotte, inserisce nell'articolo 3 della legge 654 un comma aggiuntivo 3-bis.
Tale disposizione prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (art. 6, crimine di genocidio; art. 7, crimini contro l'umanità; art. 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989.
Dossier
- Contrasto e repressione del "negazionismo"
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°291/3, pubblicato il 20 maggio 2016 - Contrasto e repressione del "negazionismo"
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione n°199, pubblicato il 17 maggio 2016 - Introduzione dell'aggravante di "negazionismo"
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°291/1, pubblicato il 9 ottobre 2015 - Introduzione dell'aggravante di "negazionismo"
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°291, pubblicato il 15 aprile 2015 - Contrasto e repressione del "negazionismo"
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°291/2, pubblicato il 12 maggio 2016 - Introduzione dell'aggravante di "negazionismo"
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione n°151, pubblicato il 7 ottobre 2015 -
Camera dei deputati - XVII Legislaturacamera.it
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