Islam : Sul rispetto delle leggi dei Paesi non musulmani
Sul rispetto delle leggi dei Paesi non musulmani
I Musulmani sono generalmente tenuti a rispettare le leggi del Paese in cui vivono: si tratti di uno stato Islamico (khilâfah) in cui la Legge sacra (Šarî‘ah)
sia applicata nella sua integralità, di un Paese musulmano in cui si
osservi un ordinamento misto, o di un Paese non musulmano in cui vigano
leggi positive, formulate interamente da legislatori umani.Ciò costituisce uno specifico obbligo religioso, che vale sia che siano nati in in questi Paesi e che vi godano di un pieno diritto di cittadinanza, sia – a maggior ragione – che vi siano immigrati in ricerca di protezione o di prosperità (musta’man): in entrambi i casi, il rispetto delle leggi vigenti nel luogo in cui si vive, od in cui si transita, è un specifico diritto-dovere (haqq) sancito dalla stessa Legge sacra (Šarî‘ah), ad esclusione soltanto di quelle leggi che eventualmente contrastassero con essa ed inducessero ad un’aperta disobbedienza nei suoi confronti.
‘Abdullah ibn ‘Umar ha narrato infatti che l’Inviato di Dio (ﷺ) disse: «L’ascolto e l’obbedienza [agli ordini del governante ed alle leggi vigenti] sono un diritto [del governante sui governati] (as-sam‘ wa t-tâ‘atu haqq), finché non si comanda la disobbedienza [a Dio]: laddove dunque si comandi la disobbedienza [a Dio], non vi sia ascolto, né obbedienza». [1]
Quest’indicazione è di ordine generale, e deve considerarsi dunque come universalmente riferita alle funzioni di governo e di tutela dell’ordine pubblico, a prescindere dallo statuto del Paese in cui tali funzioni siano di volta in volta esercitate. [2]
Quest’indicazione è di ordine generale, e deve considerarsi dunque come universalmente riferita alle funzioni di governo e di tutela dell’ordine pubblico, a prescindere dallo statuto del Paese in cui tali funzioni siano di volta in volta esercitate. [2]
Il rispetto dei patti.
Quando una persona vive o transiti in un certo Paese, anche laddove vi
si fosse introdotta in maniera irregolare, essa aderisce dunque –
formalmente o tacitamente – ad un patto sociale; dal punto di vista della Legge sacra (Šarî‘ah), questo si considera a tutti gli effetti come una convenzione (mîthâq) stretta in seno alla società in cui si vive, e come un patto (‘ahd) vincolante dal punto di vista dell’osservanza delle leggi e delle norme di convivenza civile. [3] Dice, a questo proposito, Iddio Altissimo (ﷻ):
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
«O voi che credete, rispettate gli accordi»; [4]
«O voi che credete, rispettate gli accordi»; [4]
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
«E rispettate il patto! Invero del patto vi sarà chiesto conto»; [5]
«E rispettate il patto! Invero del patto vi sarà chiesto conto»; [5]
وَأَوْفُوا
بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
«E rispettate il patto con Dio, una volta contratto,
e non compromettete la fede dopo averla confermata», [6]
«E rispettate il patto con Dio, una volta contratto,
e non compromettete la fede dopo averla confermata», [6]
ciò che è stato spiegato anche come «non tradite gli accordi, dopo averli contratti».
In questo senso, il «patto con Dio» (‘ahd Allah) si configura come “archetipo celeste”, o fondamento metafisico, di qualsiasi patto od accordo stretto tra gli uomini; viceversa, lo scrupoloso rispetto di tali patti “terreni” rappresenta d’altronde un aspetto essenziale della fedeltà al «patto con Dio», ed un elemento fondamentale della sua osservanza.
Un Musulmano onora e rispetta dunque i patti che stringe, e non li rompe né li viola, poiché ciò costituisce anzi un peccato grave, da cui Iddio (ﷻ) ha messo in guardia con chiarezza:
In questo senso, il «patto con Dio» (‘ahd Allah) si configura come “archetipo celeste”, o fondamento metafisico, di qualsiasi patto od accordo stretto tra gli uomini; viceversa, lo scrupoloso rispetto di tali patti “terreni” rappresenta d’altronde un aspetto essenziale della fedeltà al «patto con Dio», ed un elemento fondamentale della sua osservanza.
Un Musulmano onora e rispetta dunque i patti che stringe, e non li rompe né li viola, poiché ciò costituisce anzi un peccato grave, da cui Iddio (ﷻ) ha messo in guardia con chiarezza:
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
«Ogniqualvolta stringono un patto, una parte di loro lo infrange.
No, in realtà la maggior parte di loro non è credente»; [7]
«Ogniqualvolta stringono un patto, una parte di loro lo infrange.
No, in realtà la maggior parte di loro non è credente»; [7]
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ
«Invero Iddio non ama i traditori». [8]
«Invero Iddio non ama i traditori». [8]
In questo senso, Ibn ‘Umar ha narrato inoltre che l’Inviato di Dio (ﷺ) disse: «Quando Iddio riunirà le prime e le ultime generazioni nel Giorno della Resurrezione, verrà eretto per ogni traditore [dei patti e degli accordi presi] un vessillo, e verrà detto: “Questi è il traditore del tale figlio del tale”». [9]
Il tradimento dei patti
stipulati, della fiducia accordata e degli accordi presi costituisce una
delle caratteristiche distintive dell’ipocrisia (nifâq). ‘Abdullah ibn ‘Amr ha narrato che l’Inviato di Dio (ﷺ) disse: «Vi sono quattro caratteristiche che, laddove si trovino [riunite] in una persona, lo rendono un completo ipocrita (munâfiq khâlis),
e laddove ne sia presente una porzione di esse, è presente una porzione
di ipocrisia, finché questa non sia rimossa: quando gli viene accordata
fiducia, tradisce; quando parla, mente; quando stringe un patto (‘âhada), lo infrange; e quando disputa, è volgare». [10]
La tutela della controparte. Il rispetto delle leggi del Paese in cui si vive rappresenta dunque un preciso obbligo religioso, fondato su uno specifico patto sociale, tacito od esplicito, che vincola il Musulmano alla coscienziosa tutela della propria controparte, sia essa costituita da Musulmani o meno.
A questo proposito, Safwân ibn Sulaym ha narrato da un certo numero di Compagni che l’Inviato di Dio (ﷺ) disse: «Attenzione, se qualcuno opprime [od arreca un torto] a colui con cui ha un accordo (mu‘âhid),
o comprime un suo diritto, o lo costringe a lavorare oltre le sue
possibilità, o gli sottrae qualcosa senza il suo consenso, io perorerò
per lui [cioè per l’oppresso, a discapito dell’oppressore] nel Giorno della Resurrezione». [11]
Tale tutela non si limita esclusivamente all’ambito della convivenza civile – come avvenne durante l’emigrazione (hijrah) dei Musulmani in Abissinia, sotto la protezione del Negus cristiano d’Etiopia, o viceversa nell’ambito della protezione (dhimmah)
delle comunità non-musulmane, in seno allo Stato ed alla Legge
islamica – bensì si estende e si applica perfino a situazioni di
belligeranza, nell’ambito di una condizione di aperto conflitto.
Durante la battaglia di Khaybar,
ad esempio – quando i Musulmani furono contrapposti agli Ebrei, e
posero l’assedio alle loro fortezze – un pastore nero che lavorava alle
dipendenze degli Ebrei della città volle informarsi dell’Islâm, ed in
seguito ad un breve colloquio con l’Inviato di Dio (ﷺ), divenne Musulmano. Chiese dunque al Profeta (ﷺ)
quali fossero i suoi doveri, ed egli rispose che innanzi tutto avrebbe
dovuto restituire gli animali che stava pascendo ai loro legittimi
proprietari Ebrei, con cui pure in quel momento si trovavano in guerra, e
successivamente avrebbe potuto unirsi al combattimento tra le fila dei
Musulmani. Durante il combattimento, il pastore ottenne il martirio, e
fu ricordato come colui che ottenne il Paradiso senza aver mai pregato
nemmeno un’orazione rituale. [12]
A
questo proposito – riferendosi ancora ad una situazione di aperto
conflitto, ma estendo dunque a maggior ragione il medesimo principio ad
un contesto di non belligeranza – l’eminente giurisperito Muhammad ibn Hasan As-Šaybânî ha scritto:
Se
capita che un drappello di Musulmani passi attraverso le linee nemiche,
sostenendo ingannevolmente di essere messaggeri del Califfo dei
Musulmani, incaricati di trasmettere documenti ufficiali – od anche
laddove sia loro semplicemente permesso di oltrepassare le linee nemiche
[senza necessità di ricorrere all’inganno] – non è lecito per loro
ingaggiare una qualsiasi forma di ostilità con le truppe del nemico, né
hanno il diritto di sottrarre loro alcun bene o proprietà, fintantoché
si trovano nell’area posta sotto la loro autorità [cioè sotto l’autorità
dei non Musulmani].
Ciò vale anche laddove si sia effettivamente ottenuta la fiducia della controparte [cioè sia che l’accordo di rispettarne l’autorità sul loro territorio fosse tacito, sia – a maggior ragione – che fosse esplicito]. [13]
Ciò vale anche laddove si sia effettivamente ottenuta la fiducia della controparte [cioè sia che l’accordo di rispettarne l’autorità sul loro territorio fosse tacito, sia – a maggior ragione – che fosse esplicito]. [13]
Essendo dunque obbligatorio (wâjib)
rispettare gli accordi, mantenere i rapporti di fiducia ed onorare i
patti durante una situazione di conflitto, a maggior ragione è proibito (muharram) fare il contrario in una condizione di non belligeranza e di convivenza civile.
Concorrere all’interesse pubblico. Oltre
al rispetto ed all’osservanza delle leggi vigenti, i Musulmani sono
tenuti a concorrere – laddove possibile – alla loro implementazione, nel
senso della tutela e del perseguimento dell’interesse pubblico (maslaha), e nella misura in cui queste rispettino lo spirito e le finalità della Legge sacra.
Dice l’Altissimo (ﷻ):
إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
«Invero Iddio vi ordina di restituire i depositi fiduciari ai loro proprietari
e di giudicare con equità, quando giudicate tra gli uomini», [14]
«Invero Iddio vi ordina di restituire i depositi fiduciari ai loro proprietari
e di giudicare con equità, quando giudicate tra gli uomini», [14]
rispettando cioè
scrupolosamente gli accordi stretti e gli impegni assunti, ed
adoperandosi per stabilire e mantenere la giustizia nei rapporti tra le
persone, a prescindere che queste siano Musulmane o meno. E dice
l’Altissimo (ﷻ):
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
«Voi siete la migliore comunità che sia stata suscitata tra gli uomini, raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò che è riprovevole
e credete in Dio». [15]
«Voi siete la migliore comunità che sia stata suscitata tra gli uomini, raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò che è riprovevole
e credete in Dio». [15]
L’assolvimento dell’obbligo di “raccomandare le buone consuetudini e proibire ciò che è riprovevole” (al-amr bi l-ma‘rûf wa n-nahy ‘ani l-munkar)
– il quale costituisce un elemento essenziale della filosofia etica
dell’Islâm, nonché della responsabilità collettiva dei credenti in seno
alla Comunità – può e deve dunque verificarsi anche in un contesto in
cui non viga la Legge islamica, ma piuttosto delle leggi positive che ne
condividano le finalità.
Interrogato a questo proposito – con particolare riferimento ai reati relativi al consumo ed allo spaccio di stupefacenti – lo Šaykh ‘Abd ar-Rahmân ibn Nâsir al-Barrâk ha detto:
Interrogato a questo proposito – con particolare riferimento ai reati relativi al consumo ed allo spaccio di stupefacenti – lo Šaykh ‘Abd ar-Rahmân ibn Nâsir al-Barrâk ha detto:
Lo spaccio di sostanze stupefacenti è un’azione riprovevole (munkar), sia secondo i criteri Islamici sia secondo quelli razionali; è perciò doveroso (yašra‘)
denunciare questo tipo di reati, così come è doveroso denunciare reati
come l’omicidio, la rapina e lo stupro, dal momento in cui siamo certi
che atti come lo spaccio di sostanze stupefacenti sono atti perversi e
nocivi [per l’individuo e per la società].
Se colui che spaccia tali sostanze è un Musulmano, allora questi sta diffondendo la corruzione (mufsid)
nel Paese, e sta danneggiando anche se stesso, poiché è qualcuno che
sta offrendo ai non credenti una ragione per perseguirlo, per emettere
un giudizio contro di lui in accordo con leggi diverse da quella
Islamica, e per assoggettarlo a punizioni diverse da quelle prescritte
da Dio.
Per quanto concerne il denunciarlo [alle autorità civili non musulmane], ciò fa parte della resistenza nei confronti del male e della corruzione (muqâwamatu s-šarr wa l-fasâd) – e non ho alcun dubbio a questo proposito, e Dio sa meglio. [16]
Per quanto concerne il denunciarlo [alle autorità civili non musulmane], ciò fa parte della resistenza nei confronti del male e della corruzione (muqâwamatu s-šarr wa l-fasâd) – e non ho alcun dubbio a questo proposito, e Dio sa meglio. [16]
Tale concorso alla tutela ed alla promozione dell’interesse pubblico (maslaha)
non deve d’altronde confondersi con un’adesione integrale ed
estensiva al complesso delle normative vigenti, né tanto meno con
l’impegno per una diretta assunzione di incarichi governativi che
implichino questo genere di adesione a tali normative, ed una
collaborazione personale per la loro applicazione in termini generali.
L’assunzione di tali incarichi è infatti condizionata alla conformità delle singole leggi positive – alla cui applicazione si concorra col proprio operato – rispetto ai dettami della Legge sacra: non sarà dunque lecito per un Musulmano operare come giudice, come magistrato o come ufficiale di polizia, laddove ciò implichi la sua partecipazione diretta od indiretta all’implementazione di normative statali contrapposte alla Šarî‘ah; alcuni Sapienti hanno invece indicato come ciò sia permissibile (jâ’iz) laddove questa attività giudiziaria fosse specificamente ed esclusivamente rivolta a concorrere all’implementazione di normative lecite, da un punto di vista religioso, e rivolte all’interesse comune. [17]
L’assunzione di tali incarichi è infatti condizionata alla conformità delle singole leggi positive – alla cui applicazione si concorra col proprio operato – rispetto ai dettami della Legge sacra: non sarà dunque lecito per un Musulmano operare come giudice, come magistrato o come ufficiale di polizia, laddove ciò implichi la sua partecipazione diretta od indiretta all’implementazione di normative statali contrapposte alla Šarî‘ah; alcuni Sapienti hanno invece indicato come ciò sia permissibile (jâ’iz) laddove questa attività giudiziaria fosse specificamente ed esclusivamente rivolta a concorrere all’implementazione di normative lecite, da un punto di vista religioso, e rivolte all’interesse comune. [17]
I limiti dell’obbedienza. Il criterio di legittimità delle leggi vigenti non è dunque da identificarsi nella loro relazione esplicita ed esclusiva con la Rivelazione – come molti credono erroneamente – bensì nella loro non contraddittorietà con Essa.
Dice l’Altissimo (ﷻ):
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
«O voi che credete, obbedite a Dio ed obbedite all’Inviato ed a coloro di voi che hanno l’autorità. Se siete discordi in qualcosa, fate riferimento a Dio ed all’Inviato, se credete in Dio e nell’Ultimo Giorno.
È questa la cosa migliore e l’interpretazione più sicura». [18]
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
«O voi che credete, obbedite a Dio ed obbedite all’Inviato ed a coloro di voi che hanno l’autorità. Se siete discordi in qualcosa, fate riferimento a Dio ed all’Inviato, se credete in Dio e nell’Ultimo Giorno.
È questa la cosa migliore e l’interpretazione più sicura». [18]
Nell’ambito della stessa Legge sacra (Šarî‘ah) – e così com’è coerentemente avvenuto lungo tutta la storia della civiltà Islamica – è dunque una specifica prerogativa del potere costituito quella di poter adottare provvedimenti e di emanare direttive che pure non derivino direttamente dal Libro di Dio (ﷻ) e dall’insegnamento (Sunnah) del Suo Inviato (ﷺ) – a patto che non contrastino direttamente con essi – per ragioni di ordine politico e nell’interesse generale (maslaha) della Comunità.
E’ quindi Iddio stesso (ﷻ) – l’Unico Cui spetti in senso assoluto il giudizio (hukm) ed il decreto (qadr) – ad aver stabilito un margine entro cui operi legittimamente l’attività legislativa umana, ed entro il quale tale attività deve considerarsi autorizzata e vincolante, nella misura in cui non si oppone all’ordinamento divino rivelato dalla Tradizione.
E’ quindi Iddio stesso (ﷻ) – l’Unico Cui spetti in senso assoluto il giudizio (hukm) ed il decreto (qadr) – ad aver stabilito un margine entro cui operi legittimamente l’attività legislativa umana, ed entro il quale tale attività deve considerarsi autorizzata e vincolante, nella misura in cui non si oppone all’ordinamento divino rivelato dalla Tradizione.
Come ricordato in precedenza, ‘Abdullah ibn ‘Umar ha infatti narrato che l’Inviato di Dio (ﷺ) disse: «L’ascolto e l’obbedienza [agli ordini del governante] sono un diritto [del governante sui governati], finché non si comanda la disobbedienza [a Dio]: laddove dunque si comandi la disobbedienza [a Dio], non vi sia ascolto, né obbedienza». [19]
E similmente ‘Alî ibn Abî Tâlib ha narrato che l’Inviato di Dio (ﷺ) disse: «Non c’è obbedienza [lecita] ad una persona, laddove vi sia disobbedienza a Dio. Invero l’obbedienza non è altro che per ciò che è buono (ma‘rûf)». [20]
E similmente ‘Alî ibn Abî Tâlib ha narrato che l’Inviato di Dio (ﷺ) disse: «Non c’è obbedienza [lecita] ad una persona, laddove vi sia disobbedienza a Dio. Invero l’obbedienza non è altro che per ciò che è buono (ma‘rûf)». [20]
Il Musulmano, pur aderendo in termini generali agli ordinamenti vigenti nel Paese in cui vive o transita, deve astenersi dunque scrupolosamente da ciò che costituisce una forma di disobbedienza nei confronti della Legge sacra (Šarî‘ah): tramite l’obiezione di coscienza, il tentativo di ovviare a tale disobbedienza tramite mezzi leciti, o l’emigrazione (hijrah).
A questo proposito, ha detto Šaykh Muhammad Sâlih ibn al-‘Uthaymîn:
A questo proposito, ha detto Šaykh Muhammad Sâlih ibn al-‘Uthaymîn:
Noi
siamo tenuti ad ascoltare e ad obbedire al governante, tranne che in una
situazione: quando questi ci ordini di disobbedire al Creatore, allora
non gli obbediremo. [..] [In riferimento ad] ogni peccato che ci
ordinasse, non lo ascolteremmo né gli obbediremmo, a prescindere da
quale provvedimento possa adottare [contro di noi,
per questa disobbedienza]. Ma [al di là di ciò] quando ci comandasse una
qualsiasi cosa che non fosse proibita [dalla Legge sacra], allora gli
dovremmo obbedire. [21]
Tale astensione dall’obbedienza alle leggi vigenti deve dunque considerarsi limitata
ad eventuali fattispecie legislative che implichino un’aperta
disobbedienza ai dettami della Legge sacra; ciò non inficia d’altronde
il carattere obbligatorio dell’osservanza della restante parte del corpus legislativo, che non contrasti invece con la Šarî‘ah. [22]
Emigrazione.
Laddove le leggi vigenti in un certo Paese contrastassero con la Legge
sacra da un punto di vista generale ed in maniera
sistematica – e laddove ciò impedisse definitivamente che un Musulmano
possa vivere in quel Paese professando e praticando liberamente la
propria fede, senza perciò essere oggetto di repressione e persecuzione
giudiziaria (Dâr al-Khawf)
– diverrebbe allora obbligatorio per i Musulmani lasciare quella terra
in favore di un Paese musulmano, o comunque di un Paese in cui la loro
religione, i loro beni ed il loro onore fossero adeguatamente tutelati e
protetti (Dâr al-Amân). [23]
Dice l’Altissimo (ﷻ):
إِنَّ الَّذِينَ
تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ
ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
«Invero, a coloro cui gli angeli procureranno la morte, trovandoli ingiusti nei propri stessi confronti, [gli angeli] chiederanno: “Qual era la vostra condizione?”. Risponderanno: “Siamo stati oppressi sulla terra”. [Allora gli angeli] diranno: “Non era la terra di Dio abbastanza vasta, cosicché vi emigraste?”. Ecco, costoro avranno l’Inferno per dimora, qual tristo rifugio – tranne i deboli oppressi, uomini, donne e bambini sprovvisti di ogni mezzo, ed impossibilitati a trovare una via [d’uscita]. Forse Iddio perdonerà costoro, ed Iddio è Indulgente, Perdonatore» [24]
قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
«Invero, a coloro cui gli angeli procureranno la morte, trovandoli ingiusti nei propri stessi confronti, [gli angeli] chiederanno: “Qual era la vostra condizione?”. Risponderanno: “Siamo stati oppressi sulla terra”. [Allora gli angeli] diranno: “Non era la terra di Dio abbastanza vasta, cosicché vi emigraste?”. Ecco, costoro avranno l’Inferno per dimora, qual tristo rifugio – tranne i deboli oppressi, uomini, donne e bambini sprovvisti di ogni mezzo, ed impossibilitati a trovare una via [d’uscita]. Forse Iddio perdonerà costoro, ed Iddio è Indulgente, Perdonatore» [24]
Al-Hâfiz Ibn Kathîr ha detto nel suo Commento, a proposito di questo versetto (âyâ):
Questa nobile âyâ è stata rivelata a proposito di coloro che risiedono tra gli associatori (mušrikîn),
nonostante siano capaci di emigrare e non essendo in grado di praticare
la Religione [in maniera adeguata per via di un ambiente ostile].
Queste persone stanno commettendo ingiustizia contro se stessi e stanno
indugiando in qualcosa di proibito, secondo il consenso [sapienziale] e
[innanzi tutto] alla luce di questa âyâ. [25]
E Mu‘âwiyah ha narrato che l’Inviato di Dio (ﷺ) disse: «L’emigrazione (hijrah) non cesserà fino a quando non cesserà [la possibilità de] il pentimento (tawbah), e il pentimento non cesserà fino a quando il sole non sorgerà da occidente», ovvero fino al manifestarsi dei prodromi del Giorno del Giudizio. [26]
La presenza dei Musulmani in un Paese non musulmano è dunque legata a condizioni (šurût) precise, in assenza – o col venir meno – delle quali s’impone per loro l’emigrazione (hijrah) verso un altro Paese.
Anche in questo caso, d’altronde, non è comunque lecito per i Musulmani infrangere le leggi di quel Paese, od operare violentemente al suo interno, ai danni della sua popolazione civile: laddove non fosse più possibile per loro risiedervi in maniera lecita, e con un’adeguata garanzia di libertà e di integrità fisica e spirituale, il loro dovere sarebbe quello di lasciare quel Paese, ottemperando all’osservanza delle leggi vigenti e delle norme di convivenza civile per tutto il periodo in cui eventualmente continuassero a risiedervi.
Anche in questo caso, d’altronde, non è comunque lecito per i Musulmani infrangere le leggi di quel Paese, od operare violentemente al suo interno, ai danni della sua popolazione civile: laddove non fosse più possibile per loro risiedervi in maniera lecita, e con un’adeguata garanzia di libertà e di integrità fisica e spirituale, il loro dovere sarebbe quello di lasciare quel Paese, ottemperando all’osservanza delle leggi vigenti e delle norme di convivenza civile per tutto il periodo in cui eventualmente continuassero a risiedervi.
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