Gerusalemme, 09 novembre 2010 (foto dal sito www.pollsb.com), Nena News - Nei giorni scorsi, organizzazioni sia israeliane che arabe hanno denunciato il maltrattamento di prigionieri politici palestinesi detenuti da entrambe le parti del conflitto. Un rapporto delle israeliane B’tselem e Hamoked lancia una severa denuncia su quanto avviene nel centro di detenzione dei Servizi di sicurezza israeliani di Petach Tikva[1]. Un comunicato del Centro palestinese per i diritti umani (PCHR) condanna il comportamento dei servizi di sicurezza palestinesi nei confronti dei detenuti politici appartenenti ad Hamas e alla Jihad islamica.[2]
In entrambi i casi e’ evidente come il trattamento dei detenuti rifletta un metodo di interrogatorio inteso a spezzare la personalita’ dell’interrogato inducendo ansieta’ e shock, rimuovendolo completamente dalla sua vita normale e assoggettandolo a condizioni di estrema privazione di stimoli sensoriali, movimento, e contatto umano. Altri metodi usati sono privazione del sonno, riduzione del cibo, esposizioni a temperature estreme, dolore provocato da posizioni forzate. E’ il tristemente famoso “Shabeh Combination” usato dal Shin Bet (o Shabak), il servizio di sicurezza israeliano. Questi metodi comparivano gia’ nei manuali di interrogatorio della CIA degli anni 60 e 80 usati anche nelle dittature sudamericane.Come riferisce il Rapporto congiunto di B’Tselem e Hamoked, le autorita’ israeliane ufficialmente condannano queste pratiche. Eppure, nonostante a partire dal 2001 siano state presentate al Ministero della giustizia israeliano 645 denunce per maltrattamento di detenuti, nessuna di esse ha condotto ad inchieste giudiziarie. Un tale silenzio da parte delle istituzioni, abbinato ai messaggi ambigui dei loro comandanti, fa si’ che queste pratiche, malgrado le ripetute segnalazioni, continuino ad essere utilizzate dal personale addetto agli interrogatori nelle carceri politiche israeliane.
Una stima esatta dell’uso della tortura nelle carceri in tutto il mondo dipende da come essa viene definita. Le Nazioni Unite[3] definiscono la tortura “ogni atto che provochi dolore e sofferenza, fisiche o psichiche, inflitto intenzionalmente a scopo estorsivo [per ottenere informazioni], punitivo, intimidatorio o per qualsivoglia motivo basato su forme di discriminazione, da parte di un funzionario pubblico”, che può esserne autore materiale, istigatore o spettatore acquiescente. L’art.2 dell’Inter-American Convention to Prevent and Punish Turture afferma che “viene intesa come tortura l’uso su di una persona di metodi atti ad obliterare la personalita’ della vittima o a diminuire le sue capacita’ fisiche o mentali anche se questi non causano dolore fisico o sofferenza mentale.”
Una tesi di laurea in medicina dell’Università di Bologna che prende in considerazione la partecipazione dei medici nella tortura nel caso di Israele conclude che tale fenomeno non nasce isolato rispetto al contesto sociale: “la società cerca nella medicina gli strumenti e le conoscenze per realizzare i suoi fini e la medicina si mette al suo servizio.“ [4] Casi analoghi di morti in carcere avvenute di recente anche in Italia sono un segno della diffusione di queste pratiche anche a casa nostra.
L’argomento che il fine (di evitare un attacco terroristico) giustifichi i mezzi (l’uso della tortura) e’ senz’altro quello piu’ utilizzato per giustificare le atrocita’, di cui solo in parte abbiamo avuto notizia in questi ultimi anni sui vari fronti mondiali di conflitto, e la violazione delle regole internazionali che sanciscono i limiti che la nostra comune umanita’ non puo’ valicare. Come affermava Jean Paul Sartre, se questi limiti non possono a tutti costi essere rispettati, “allora il nostro comportamento non sara’ altro che una questione di opportunita’ e circostanza. Ognuno di noi, in qualsiasi momento, potra’ ritrovarsi ad essere allo steso tempo vittima o boia.Le autorita’israeliane hanno sempre fatto appello alla condizione “eccezionale” in cui si trova il loro paese per giustificare l’uso di “moderate measure of physical pressure”, definita come legittima modalita’ di interrogatorio nel rapporto della Commissione Landau del 1987, approvato dal governo israeliano. Tale legittimita’ sarebbe basata sul concetto di “ticking bomb”, ossia sul rischio che una bomba a orologeria sia pronta ad esplodere da un momento all’altro. Nel 1994 il Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura definiva un tale approccio assolutamente inaccettabile. Come sostiene Amnesty International: “Chi usa la tortura una volta continuera’ ad utilizzarla incoraggiato dalla sua efficienza nell’ottenere le confessioni e le informazioni che cerca, a prescindere dalla loro veridicita’…Cio’ che e’ stato fatto ‘soltanto per una volta’ diventerà pratica istituzionalizzata.”[5]
Un aspetto contenuto nelle denunce israeliane e palestinesi, e comune ad altri costesti in cui viene praticata la tortura, e’ che la violenza compiuta sui detenuti non e’ giustificabile soltanto dallo scopo di ottenere informazioni. La maggior parte dei prigionieri interrogati dallo Shin Beit o dai servizi palestinesi, infatti, non era accusata di reati gravi e alcuni erano responsabili soltanto di attivita’ essenzialmente religiose o politiche. Il fatto che, inoltre, il trattamento loro riservato fosse continuato anche dopo la fine degli interrogatori smentisce l’asserzione che la violenza usata contro di loro fosse necessaria per prevenire atti di terrorismo. E’ verosimile quindi che l’uso della tortura sia dovuto non soltanto alla percezione di un rischio di terrorismo ma soprattutto a fattori come identita’ nazionale e resistenza all’occupazione israeliana. “E’ difficile”, concludono gli Autori, “sottrarsi all’impressione che l’uso dei metodi crudeli descritti nel Rapporto sia collegato a forme di razzismo e alla disumanizzazione di chiunque viene etichettato come nemico. Tale e’ in effetti la connessione in cui la tortura e’ stata storicamente utilizzata. Tale e’ il contesto in cui era stato elaborato il manuale della CIA. E tale e’ il contesto che rende possibile il maltrattamento dei prigionieri palestinesi dal momento dell’arresto, attraverso le violenze continue che fanno seguito, fino ai mezzi di tortura usati nelle celle di detenzione e di interrogatorio, sia che cio’ avvenga attraverso un processo strutturato di procedure scritte o con metodi informali e mascherati.” Lo scopo comune, prima ancora chedi estorcere informazioni, e’ quello di punire. La brutalita’ contro i detenuti e’ possibile a causa della disumanizzazione inerente in tutti i regimi militari, compreso quello israeliano.
L’art 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni Unite quale base comune fondamentale della convivenza umana a prescindere da religione, cultura e tendenza politica, afferma che “nessuno puo’ essere soggetto a tortura o a punizione o trattamento crudele, inumano o degradante.”
Che si tratti di uno Stato definito come l’unica democrazia nel medio oriente o di un entita’ non ancora definibile come Stato ma che aspira a divenire tale, in entrambi i casi l’osservanza delle regole minime comuni nel trattamento dei prigionieri, e il rispetto dei diritti umani in genere, dovrebbe essere una condizione essenziale per potere appartenere alla comunita’ internazionale
TORTURA E COMUNITA’ INTERNAZIONALE
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